Quando il giudice determina un’ordinanza di vendita per un’asta con l’incanto, stabilisce:
- se devono essere venduti uno o più lotti dell’immobile pignorato;
- il prezzo base;
- la data e l’ora dell’asta;
- l’importo della cauzione (non superiore al 10% del prezzo di partenza);
- il termine entro il quale la cauzione deve essere depositata da chi intende partecipare all’asta giudiziaria;
- la misura minima in cui l’offerta può essere aumentata;
- il termine (di un massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione) e la modalità in cui il prezzo deve essere depositato.
La domanda va presentata presso la cancelleria del tribunale interessato, sezione Esecuzioni immobiliari.
L’offerta fatta il giorno dell’incanto è valida quando supera il prezzo base stabilito dal giudice. Diventa, invece, nulla, nel momento in cui viene superata al rialzo da un’altra offerta. Trascorsi 3 minuti senza che ci sia un’ulteriore proposta, l’immobile viene aggiudicato all’ultimo offerente.
Tale aggiudicazione, però, è provvisoria. L’esecuzione diventa definitiva solo con la successiva pronuncia del decreto di trasferimento dell’immobile.
Attenzione, però: entro 10 giorni dall’aggiudicazione possono arrivare delle nuove offerte, purché siano:
- superiori di almeno 1/5 al prezzo per il quale il bene è stato aggiudicato;
- depositate nella cancelleria del tribunale;
- accompagnate da una cauzione di almeno il doppio di quella versata per partecipare inizialmente all’asta.
A questo punto, il giudice ha la facoltà di:
- convocare l’asta, della quale l’aggiudicatario deve essere informato;
- stabilire il termine entro il quale presentare ulteriori offerte al rialzo.
L’aggiudicazione diventa definitiva quando:
- non ci sono ulteriori offerte al rialzo al termine della prima asta giudiziaria;
- si conclude la gara sull’aumento di 1/5 rispetto alla prima asta.